Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge reca norme per garantire la conservazione e il corretto stato di funzionamento dei veicoli a propulsione meccanica d'epoca e di interesse storico o collezionistico, nonché la salvaguardia di tale patrimonio che rappresenta una testimonianza dell'evoluzione tecnologica e dello sviluppo del Paese.